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ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

 

  1. E’ costituito l’Ente di Terzo Settore  denominato “ Pro Rocca nsdc ETS - APS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

  2. L’Associazione ha sede in Via Porta Inferiore snc, Frazione Roccacinquemiglia, Comune di Castel di Sangro (AQ).

  3. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

  4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

 

 

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

  1. L’Associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività di interesse generale elencati nell’art. 5 del Codice del Terzo settore (L. 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ) :

  • e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
     

con particolare attenzione allo sviluppo delle attività sociali che si svolgono nel borgo di Roccacinquemiglia ed alla valorizzazione del suo territorio, della sua storia, delle sue tradizioni e delle sue peculiarità culturali.

 

  1. Nello specifico l’Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

  • organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni culturali, sportive, musicali, tradizionali, artistiche, gastronomiche e sagre con prodotti tipici;

  • diffusione della cultura in generale e locale in particolare, attraverso l’attivazione di corsi, mostre e convegni;

  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, sociali, ludici e artistici comuni;

  • ripristinare, recuperare o migliorare, quando possibile, l’arredo urbano esistente anche con opere di volontariato e con attività finalizzate alla tutela e riqualificazione di beni pubblici;

  • recupero e gestione del materiale bibliografico dell’ex biblioteca pubblica comunale di Roccacinquemiglia;

  • attività ecologiche di tutela dell'ambiente e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;

  • porsi come punto di riferimento e informazione per quanti vogliano frequentare, visitare o approfondire la conoscenza di Roccacinquemiglia.

  • L’Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione, che ne documenterà il carattere secondario e strumentale

  • Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

  • L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. 

 

 

ART. 3 - I SOCI

 

1. Possono essere Soci dell’Associazione:

  • le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

  • associazioni di promozione sociale;

  • altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero del numero delle associazioni di promozione sociale.

  • Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

2. Tutti i soci hanno diritto al voto e piena capacità propositiva nelle riunioni e nelle assemblee, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e con tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

1. L’ammissione all’Associazione è deliberata, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, dall'Organo di Amministrazione, su richiesta scritta dell’aspirante socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

2. La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

3. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione.

4. L’espulsione è prevista quando il Socio:
 

  •  non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

  • si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione;

 

  • per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

  • qualora il socio svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione.

5. L’espulsione è deliberata dall’Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, con le modalità di voto concordate (palese, segreto) e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato e comunicata a quest’ultimo mediante lettera o e-mail o altro idoneo mezzo di comunicazione. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. L’esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci.

6. Salvo diverse disposizioni del regolamento interno, la quota associativa annuale va versata entro e non oltre il 30 settembre. L'iscrizione è valida per l’anno in corso. Superato il suddetto termine, i diritti connessi alla qualifica di “socio” (diritto al voto, capacità propositiva, eventuali agevolazioni ecc..) decadono ed è possibile avviare la procedura di espulsione del socio in mora, qualora l’Organo di Amministrazione o l’Assemblea lo ritengano necessario. Il pagamento della quota associativa successivamente alla data di scadenza indicata rende valida l’iscrizione per l'anno in corso, ma il diritto al voto potrà essere esercitato solo dopo 3 mesi dalla data del versamento.

7. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
8. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.

 

 

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

  1. Tutti i Soci, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci, hanno diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione nei tempi e nelle modalità stabilite dall’Assemblea o dall’Organo di Amministrazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

  • prendere visione dei bilanci e rendiconti.

 

 

  1. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

  2. Le cariche possono essere ricoperte da tutti i soci in regola con tutti gli adempimenti previsti e vengono eletti secondo le modalità descritte nel presente Statuto

  3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

  4. Tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti (versamento quota annuale, iscrizione) hanno capacità propositiva, ma ogni proposta deve comunque in ogni caso essere votata dall’assemblea;

  5. L’associazione può dotarsi di regolamento interno vincolante per tutti gli associati. Il regolamento interno e le eventuali modifiche sono approvate dall'assemblea ordinaria. Tutto quanto non definito dal presente statuto può essere regolato dal regolamento interno dell'associazione, nel suo rispetto ed in conformità delle norme sugli enti del terzo settore.

 

 

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

  1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

 

ART. 7 – ASSEMBLEA

 

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

  2. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono i regola con il versamento della quota associativa annuale.

  3. È possibile intervenire all'assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica e telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità e condizioni sono definite dall’Organo di Amministrazione.

Se il regolamento interno non dispone diversamente, è altresì possibile che l’assemblea si riunisca totalmente in videoconferenza secondo le norme giuridiche vigenti in materia, nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilità, purché  siano  individuati  sistemi e software che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti.

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La richiesta di convocazione dell’Assemblea per motivi di particolare rilevanza ed importanza può essere fatta da qualunque socio all’organo di amministrazione o al Presidente, i quali valuteranno l’oggettività delle motivazioni ed eventualmente procederanno alla convocazione.

  2. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione nella bacheca ufficiale dell'associazione situata a Roccacinquemiglia in piazza Umberto I e/o avviso scritto via lettera cartacea e/o tramite e-mail e/o servizio di messaggistica telefonica e/o altro moderno mezzo di comunicazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

  3. Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

  4. Agli Associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti n. 1 voti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

  5. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega, fino ad un massimo di tre, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

  6. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

  7. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

 

  • IN SEDE ORDINARIA:

  1. approvare il bilancio;

  2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

  3. nominare il presidente dell’associazione fra i membri dell’Organo di Amministrazione;

  4. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

  6. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

  7. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

  9. fissare l’importo della quota sociale annuale;

  10. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione

  11. decidere sulle richieste di ammissione a socio qualora l’organo di Amministrazione non l’abbia già fatto.

 

  • IN SEDE STRAORDINARIA:

  1. deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;

  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

  1. L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore.

  2. Le deliberazioni dell’assemblea sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

  3. L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. È convocata almeno 7 giorni prima della data della riunione. Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i ⅔  degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

  4. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci e sottoscritti da Presidente e Segretario, sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione per 15 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

 


ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

 

  1. L'Organo di Amministrazione è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, scelti in maggioranza fra gli associati.
    Il primo Organo di amministrazione è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.

  2. Gli amministratori sono rieleggibili.

  3. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

  4. Gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni o revoca di un componente dell'organo di amministrazione, l'assemblea ordinaria stabilisce se eleggere il nuovo o cooptare il primo dei non eletti.

  5. Qualora un membro dell’Organo di Amministrazione risulti assente alle riunioni per almeno tre volte consecutive può essere revocato dalla carica e sostituito per cooptazione o con nuova nomina da parte dell’Assemblea.

  6. L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

  7. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto almeno un giorno prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

  8. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. È consentito, in casi particolari definiti dall’Organo stesso, il voto attraverso specifici canali di comunicazione di gruppo (servizi di messaggistica, whatsapp ecc.). È possibile altresì riunirsi attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota..

  9. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

  10. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.

  11. E’ eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

  12. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

  13. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

  14. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea e  dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

  15. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

 

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (Eventuale)

 

  1. Qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea Ordinaria può nominare un Organo di controllo, collegiale o monocratico. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

  2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

           

 

ART. 10 – LIBRI SOCIALI

 

  1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono

.

  1. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, nonché bilancio e rendiconto economico, facendone richiesta all'Organo di Amministrazione, il quale provvederà nel più breve tempo possibile ad ottemperare, in ogni caso entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta.

 

 

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. quote associative

  2. contributi pubblici e privati;

  3. donazioni e lasciti testamentari;

  4. rendite patrimoniali;

  5. raccolte fondi;

  6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

  1. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  2. L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

  3. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

  4. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell’art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
    Eventuali fondi raccolti durante qualunque attività occasionale dovranno essere depositati sul c/c dell'associazione entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi all’evento.

  5. Il rendiconto economico dell’associazione, parte integrante del bilancio, decorre dal primo gennaio di ogni anno e contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall’organo di Amministrazione ed è consultabile dai soci che ne facciano richiesta. L'Organo di amministrazione provvederà in tal senso nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla richiesta (art. 10 c. 2).

 

 

ART. 12 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell’Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

 

ART. 13 – RINVIO

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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